L’abbassamento dei limiti dimensionali delle S.r.l. per la revisione legale dei conti, previsto dalla riforma della crisi d’impresa, impone a molte società di piccole dimensioni un nuovo obbligo, che porta con sé diversi problemi, quali la mole di attività che deve essere svolta e documentata dal revisore legale e il tempo/costo della revisione legale. Il revisore deve svolgere la propria attività in base a ben identificati principi di revisione, i principi di revisione ISA Italia, che prevedono un approccio basato sull’analisi del rischio di errore nell’informativa finanziaria. In questo contesto, per il revisore legale l’applicazione dei principi di revisione appare particolarmente onerosa in termini di tempo, attesa la mancanza di un adeguato “ambiente dei controlli” e di un sistema di controllo interno codificato e verificabile.

Il decreto sulla crisi d’impresa e dell’insolvenza ha abbassato significativamente i limiti previsti per le S.r.l. in relazione alla nomina del sindaco unico o del revisore legale (4 milioni di attivo, 4 milioni di ricavi, 20 dipendenti). Si ricorda, preliminarmente, che la dottrina prevalente ritiene che nelle S.r.l. soggette ad obbligo di controllo la revisione legale sia sempre obbligatoria. Pertanto, le S.r.l. potranno nominare un sindaco (o un collegio sindacale) incaricato anche della revisione legale, oppure un revisore unico incaricato della sola revisione legale.

È del tutto evidente che saranno obbligate alla revisione legale anche società di piccole dimensioni, definite anche nano-imprese.

Il revisore legale svolge la propria attività in base a ben identificati principi di revisione (principi di Revisione ISA Italia). Tali principi sono nella sostanza la traduzione di quelli internazionali e pensati, prevalentemente, per il controllo dell’informativa societaria di imprese di grandi dimensioni e ad azionariato diffuso. I principi di revisione ISA Italia prevedono un approccio alla revisione legale basato sulla analisi del rischio di errore nell’informativa finanziaria e richiedono obbligatoriamente al revisore un significativo lavoro di rilevazione e valutazione del sistema di controllo interno della società. Quanto appena detto, al fine di basare, ove possibile, i propri controlli più sulla verifica del corretto funzionamento ed efficacia del sistema di controllo interno che non sulla verifica dei singoli saldi di bilancio e delle singole affermazioni contenute nel bilancio.

Si espone di seguito, senza un preciso obiettivo di scientificità, un elenco (che si potrebbe definire ‘minimo sindacale’) delle attività che il revisore andrà a svolgere e adeguatamente documentare:

  1. accettazione (valutazione preliminare del rischio – analisi comparative, antiriciclaggio, ecc.);
  2. indipendenza;
  3. conoscenza del cliente e rischio frode;
  4. parti correlate;
  5. analisi del rischio, affidamento sul controllo interno strategia circa i controlli (conformità e validità);
  6. pianificazione;
  7. piano dettagliato di revisione;
  8. carte di lavoro per voce di bilancio;
  9. riepilogo degli errori corretti e non corretti;
  10. discussioni con la Direzione;
  11. lettera di attestazione della Direzione;
  12. evidenza supervisione;
  13. confronto tempi a budget e a consuntivo;
  14. riesame del lavoro svolto e analisi comparativa finale;
  15. relazione del revisore (o relazione integrata – sindaci revisori);
  16. rilevazione periodica degli indicatori di crisi aziendale;
  17. valutazione della attività volta dall’organo amministrativo al fine di monitorare adeguatezza struttura organizzativa ed equilibrio economico/finanziario.

 

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